LEGGE ELETTORALE ( Calderoli IL PORCELLUM)

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view post Posted on 3/2/2013, 13:28
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Dio esiste! ma non sei tu! RILASSATI

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Legge Calderoli
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Punti salienti della legge sono:
Abolizione dei collegi uninominali: l'elettore precedentemente poteva votare su due schede per la Camera dei Deputati e una scheda per il Senato. Mentre la parte proporzionale alla Camera veniva espressa con la seconda scheda, dando la possibilità di scegliere una lista, al Senato si procedeva a un recupero su base regionale fra i non eletti all'uninominale.
Liste bloccate: con l'attuale sistema, replicante quello in vigore per la quota proporzionale prevista dal precedente Mattarellum, l'elettore si limita a votare solo per delle liste di candidati, senza la possibilità, a differenza di quanto si verifica per le elezioni europee, regionali e comunali, d'indicare preferenze. L'elezione dei parlamentari dipende quindi completamente dalle scelte e dalle graduatorie stabilite dai partiti.
Premio di maggioranza: viene garantito un minimo di 340 seggi alla Camera dei deputati alla coalizione che ottiene la maggioranza relativa dei voti. Da notare che 12 seggi, assegnati alla "circoscrizione Estero", sono contemplati a parte, come anche il seggio della Valle d'Aosta. I voti della Valle d'Aosta[5] e degli italiani all'estero non sono calcolati nemmeno nella determinazione della coalizione vincente. Per quanto concerne il Senato, il premio di maggioranza è invece garantito su base regionale,[6] in modo da assicurare alla coalizione vincente in una determinata regione almeno il 55% dei seggi ad essa assegnati. In Molise (2 seggi) e all'estero (6 seggi) non è previsto alcun premio di maggioranza al Senato; nelle altre regioni alle elezioni politiche italiane del 2013 la coalizione vincente otterrà almeno 13 seggi su 22 in Piemonte, 27 su 49 in Lombardia, 14 su 24 in Veneto, 4 su 7 in Friuli-Venezia Giulia, 5 su 8 in Liguria, 13 su 22 in Emilia-Romagna, 10 su 18 in Toscana, 4 su 7 in Umbria, 5 su 8 nelle Marche, 16 su 28 nel Lazio, 4 su 7 in Abruzzo, 16 su 29 in Campania, 11 su 20 in Puglia, 4 su 7 in Basilicata, 6 su 10 in Calabria, 14 su 25 in Sicilia, 5 su 8 in Sardegna. In Valle d'Aosta, cui è assegnato un solo seggio, il sistema elettorale è forzatamente uninominale, come pure in Trentino-Alto Adige per 6 dei 7 seggi assegnati alla Regione.
Programma elettorale e capo della forza politica: la legge prevede l'obbligo, contestualmente alla presentazione dei simboli elettorali, per ciascuna forza politica di depositare il proprio programma e di indicare il proprio capo.
Coalizioni: la legge prevede la possibilità di apparentamento reciproco fra più liste, raggruppate così in coalizioni. Il programma ed il capo della forza politica, in caso di coalizione, devono essere unici: in questo caso viene assunta la denominazione di Capo della coalizione. Egli tecnicamente non è candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché spetta al Presidente della Repubblica la nomina a quell'incarico.
Soglie di sbarramento: per ottenere seggi alla Camera, ogni coalizione deve ottenere almeno il 10% dei voti nazionali; per quanto concerne le liste non collegate la soglia minima viene ridotta al 4%. La stessa soglia viene applicata alle liste collegate ad una coalizione che non ha superato lo sbarramento. Le liste collegate ad una coalizione che abbia superato la soglia prescritta, partecipano alla ripartizione dei seggi se superano il 2% dei voti, o se rappresentano la maggiore delle forze al di sotto di questa soglia all'interno della stessa (il cosiddetto miglior perdente). Al Senato le soglie di sbarramento (da superare a livello regionale) sono pari al 20% per le coalizioni, 3% per le liste coalizzate, 8% per le liste non coalizzate e per le liste che si sono presentate in coalizioni che non abbiano conseguito il 20%. Questo metodo ricorda quello della legge elettorale usata in Toscana, che prevede simili sbarramenti.
Minoranze linguistiche: le liste delle minoranze linguistiche riconosciute coalizzate o non, potranno comunque accedere al riparto dei seggi per la Camera dei Deputati ottenendo almeno il 20% dei voti nella circoscrizione in cui concorrono. Come già descritto, per il Senato della Repubblica è stato previsto che 6 dei 7 seggi spettanti al Trentino-Alto Adige siano assegnati tramite collegi uninominali, mantenendo in quest'unica Regione il meccanismo previsto dal previgente Mattarellum.
La legge ha introdotto la novità delle circoscrizioni estere, che permettono di eleggere 12 seggi alla Camera dei deputati (6 in Europa, 3 in America Meridionale, 2 in America Settentrionale e Centrale, 1 in Africa, Asia, Oceania e Antartide) e 6 seggi al Senato della Repubblica (2 in Europa, 2 in America Meridionale, 1 in America Settentrionale e Centrale e 1 in Africa, Asia, Oceania e Antartide).

Camera

I passaggi in base ai quali la legge assegna i 617 seggi in palio alla Camera dei Deputati per il Collegio unico nazionale sono quelli di seguito riportati:[7]
si determinano i voti validi, assommando le schede votate depurate da quelle bianche e nulle (esclusi i voti della Val D'Aosta e i voti dalla circoscrizione Estero);
si determinano le coalizioni e le liste che abbiano superato rispettivamente la soglia del 10% e del 4% dei voti validi;
tra le liste che non facciano parte di coalizioni che rispettino il punto 2, e che si siano presentate unicamente in Trentino-Alto Adige o unicamente in Friuli-Venezia Giulia, si individuano quelle che abbiano superato il 20% dei voti nella propria Regione;
tutti i voti espressi per liste che non rispettino nessuna delle clausole previste al punto 2 o al 3, sono definitivamente eliminati in quanto voti inefficaci;
si procede ad una ripartizione virtuale dei seggi utilizzando il metodo Hare del quoziente naturale e dei più alti resti: a tal fine, il dividendo è rappresentato dalla somma dei voti efficaci di cui al punto 4, il divisore è pari a 617, il quoziente viene considerato nella sola parte intera. Si badi che, per il momento, i voti delle coalizioni di cui al punto 2 sono utilizzati in blocco, senza alcun riguardo alla suddivisione fra le singole liste ricomprese;
se in base al conteggio di cui al punto 5, la coalizione più votata si è vista attribuire almeno 340 seggi, il calcolo virtuale effettuato diviene reale e definitivo;
se in base al conteggio di cui al punto 5, la coalizione più votata non ha raggiunto la soglia di 340 seggi, questi le vengono assegnati d'ufficio;
nel caso di cui al punto 7, si procede al ricalcolo reale e definitivo dei seggi attribuiti alle minoranze, procedendo nella stessa maniera di cui al punto 5, ma utilizzando come dividendo la differenza fra i voti efficaci e i voti ottenuti dalla coalizione di maggioranza, e come divisore la cifra di 277;
si procede quindi alla suddivisione interna dei seggi attribuiti alla coalizione di maggioranza e a quelle di minoranza, assegnandoli alle singole liste componenti. A tal fine, vengono considerate unicamente le liste che abbiano ottenuto il 2% dei voti validi di cui al punto 1, oppure che siano, all'interno di ciascuna coalizione, la lista più votata fra quelle che non abbiano raggiunto il 2%, oppure che abbiano superato il 20% dei voti in Trentino-Alto Adige o in Friuli-Venezia Giulia, se si sono presentate unicamente in una di quelle due Regioni;
per l'individuazione dei seggi da attribuire alle liste che abbiano rispettato almeno una delle clausole di sbarramento di cui al punto 9, si procede in modo simile al meccanismo di cui al punto 5, utilizzando come dividendo i voti della singola coalizione, e come divisore i seggi attribuiti alla coalizione in base ai punti 6, 7 e 8;
la distribuzione dei 617 seggi della Camera fra le singole liste è ora definitiva. La legge suddivide i seggi guadagnati da ogni lista fra le circoscrizioni, in proporzione ai voti ottenuti da ogni lista locale. Nel compiere tale riparto, essendo fisso ed immutabile il numero totale di seggi assegnati ad ogni lista, può verificarsi la necessità di variare il numero di seggi originariamente attribuiti alle singole circoscrizioni elettorali.
Ai 617 seggi così assegnati, si unisce quello uninominale attribuito alla Valle d'Aosta, e i 12 seggi appannaggio dei cittadini italiani all'estero, suddivisi col metodo proporzionale e possibilità di voto di preferenza. La composizione della Camera dei Deputati è così delineata.
Il territorio nazionale italiano è suddiviso in 27 circoscrizioni plurinominali assegnatarie di un numero di seggi variabili a seconda della popolazione residente in base ai dati dell'ultimo censimento disponibile. Per le elezioni del 2006 e del 2008 (che facevano riferimento al censimento del 2001), la circoscrizione più popolosa è stata quella della Puglia, cui erano attribuiti 44 deputati. In base ai dati relativi al censimento del 2011 invece le circoscrizioni a cui verranno attribuiti più deputati saranno quelle di Lombardia II ed Emilia-Romagna con 45 deputati ciascuna.
In linea generale si assiste ad un aumento dei deputati attribuiti alle regioni settentrionali e al Lazio a scapito di quelle meridionali.
Ogni circoscrizione comprende l'intero territorio regionale oppure una o più province, secondo lo schema sotto riportato:
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Dividendo la popolazione italiana complessiva per il numero di seggi (618, risultato della differenza fra i seggi totali 630 - quelli della circoscrizione estero 12) si ottiene il quoziente intero 96.171 per il calcolo del numero di abitanti necessari per l'attribuzione, all'interno di ogni singola circoscrizione, di un seggio. I seggi rimanenti (*) vengono distribuiti in base ai migliori resti.
Senato
Per quanto riguarda il Senato, la ripartizione avviene a livello regionale con uno schema del tutto simile a quello previsto per la Camera. Rispetto al meccanismo sopra illustrato e relativo a Montecitorio, quello individuante la composizione di Palazzo Madama si discosta nei seguenti punti:
il conteggio dei voti è effettuato per ogni singola Regione, e nessuna valenza ha la sommatoria nazionale dei voti delle liste politiche;
la soglie di cui al punto 2 sono elevate rispettivamente al 20% e 8% dei voti validi;
la suddivisione dei seggi avviene in base al numero di scranni, costituzionalmente immodificabile, assegnato a ciascuna Regione, mentre il premio di maggioranza regionale è fissato al 55% dei seggi;
in deroga a quanto appena affermato, in Molise non è previsto premio di maggioranza;[8]
la soglia di sbarramento di cui al punto 9 diviene unica ed individuata nel 3% dei voti validi.
In base ai dati della popolazione residente, riferiti ai censimenti del 2001 e del 2011[9], il numero di seggi attribuiti per ogni singola regione sono i seguenti:
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Le 6 regioni contrassegnate da asterisco (che sono le meno popolate d'Italia) godono di un numero di seggi fissi attribuiti in base al comma 3 dell'art.57 della costituzione che non tiene conto della popolazione effettivamente residente. Si tratta di un meccanismo premiante perché assegna loro, nella maggior parte dei casi, un numero di senatori maggiore di quelli che spetterebbe loro. Ad esempio, alla regione Basilicata dovrebbero spettare 3 senatori anziché 7, mentre a Trentino-Alto Adige e Umbria toccherebbero 5 senatori anziché 7.
Per le altre regioni, il numero di seggi spettanti si calcola in base alla loro popolazione residente così come risulta dall'ultimo censimento disponibile. Viene calcolata la loro popolazione totale (55.282.514) e la si divide per il numero di senatori spettante (278, risultato della differenza fra il totale dei senatori 315 - il numero di senatori attribuito alle altre regioni 31 - i senatori all'estero 6). Si ottiene il quoziente necessario per l'attribuzione di un seggio (198.857). Rapportando questo dato alla popolazione residente per ciascuna regione, si ottiene il numero di senatori spettanti di diritto, dopodiché bisogna procedere al recupero dei migliori resti per arrivare alla quota di 278.
Il seggio della Valle d'Aosta è attribuito in maniera uninominale, come pure quelli riservato agli italiani risiedenti in Nordamerica e in Asia-Africa-Oceania. I due seggi attribuiti ai residenti in Europa e in Sudamerica vengono assegnati con metodo proporzionale e voto di preferenza.
In Trentino-Alto Adige, mantenendo il previgente Mattarellum, sono istituiti 6 collegi uninominali, 3 in Trentino e 3 in Alto Adige, mentre un seggio è attribuito sommando a livello regionale i voti dei candidati perdenti che abbiano dichiarato di collegarsi in una lista, individuando la lista più votata, ed attribuendo il seggio al candidato miglior perdente all'interno di tale lista.



Edited by EITEL - 3/2/2013, 13:56
 
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