Stalking

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marisa56
view post Posted on 19/11/2012, 14:32 by: marisa56
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Stalking, due condotte di minaccia ed un cambiamento di abitudini bastano

KJsgV

Il D.L. 23/02/2009 n. 11 ha introdotto nel codice penale il reato di atti persecutori, meglio conosciuto come “stalking”(art. 612 bis). Esso è commesso da “chiunque, con condotta reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persone al medesimo legate da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Oggi è possibile punire tutta una serie di reati (ingiurie, minacce, molestie telefoniche, appostamenti vari) che rendono difficile la vita della vittima, in precedenza punibili singolarmente con pene irrisorie e senza poter ricorrere all’applicazione di misure cautelari.

Autore e vittima dello stalking non devono essere legati per forza da un rapporto affettivo; tuttavia, costituisce circostanza aggravante se a commettere il fatto sia il coniuge separato o divorziato oppure una persona legata da una precedente relazione affettiva.

L’elaborazione della giurisprudenza (cfr. Cass. Pen. N.25527 del 8/07/2010) è arrivata a stabilire che siano sufficienti due sole condotte di minaccia o di molestia e un cambiamento significativo delle abitudini di vita del perseguitato (anche minimo) perché si possa parlare di stalking. Di seguito un esempio: la signora X, fermata per strada e minacciata dall’ex convivente, ha ricevuto una telefonata inviata in ora notturna; ora è così spaventata da aver modificato il percorso che ogni mattina fa per andare al lavoro. In questo caso paiono esserci tutti gli estremi dello stalking. Se, prima del febbraio 2009, in casi come questo, l’ordinamento non consentiva di apprestare alcuna tutela per prevenire le possibili conseguenze più gravi, ora è possibile disporre tutte le misure cautelari previste dal codice (fino alla custodia in carcere!).

Il reato è perseguibile a querela, il cui termine di presentazione è di 6 mesi, come per i reati sessuali (artt. 609 bis ss. c.p.).

Si procede d’ufficio quando il fatto è commesso contro minore o disabile o connesso con altro reato perseguibile d’ufficio oppure rientri nel caso previsto dall’art. 8, c. 4, del D.L. 23/02/09. Quest’ultimo prevede la possibilità, per la vittima, di avanzare al Questore una richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta, fintanto che non sia proposta querela: se la richiesta è fondata, il Questore ammonisce oralmente il soggetto e redige processo verbale, rilasciato al richiedente. Cosicchè se l’ammonito commette il reato di stalking, la pena è aumentata.

I presidi sanitari, le forze dell’ordine e le pubbliche istituzioni che ricevono notizie di atti persecutori hanno l’obbligo di fornire alla vittima tutte le notizie sui centri di violenza presenti sul territorio.


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