Stalking

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view post Posted on 31/7/2011, 12:30
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Stalking
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.


Stalking (IPA: ['stɔːkɪŋ]) è un termine inglese che indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona, perseguitandola ed ingenerandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. Questo tipo di condotta è penalmente rilevante in molti ordinamenti; in quello italiano la fattispecie è rubricata come atti persecutori (articolo 612 bis del Codice penale), riprendendo una delle diverse locuzioni con le quali è tradotto il termine stalking. Il fenomeno è anche chiamato sindrome del molestatore assillante.
La persecuzione avviene solitamente mediante reiterati tentativi di comunicazione verbale e scritta, appostamenti ed intrusioni nella vita privata. Lo stalking può nascere come complicazione di una qualsiasi relazione interpersonale, è un modello comportamentale che identifica intrusioni costanti nella vita pubblica e privata di una o più persone.

I contesti in cui si manifesta:

nel 55% circa è nella relazione di coppia;
nel 25% circa è nel condominio;
nello 0,5% circa è nella famiglia (figli/fratelli/genitori);
nel 15% circa è nel posto di lavoro/scuola/università



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Terminologia e significato criminologico

Il termine inglese stalking, suggerito dalla letteratura scientifica specializzata anglofona in tema di molestie assillanti, intende un insieme di comportamenti molesti e continui, costituiti da ininterrotti appostamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti comunemente frequentati dalla vittima, ulteriormente reiterati da intrusioni nella sua vita privata alla ricerca di un contatto personale per mezzo di pedinamenti, telefonate oscene od indesiderate.
Intende, inoltre, l'invio di lettere, biglietti, posta elettronica, SMS e oggetti non richiesti (più difficile è l'attribuzione del reato di stalking a messaggi non desiderati di tipo affettuoso - specie da parte di ex-partner o amici - che può variare a seconda dei casi personali). Oppure producendo scritte sui muri o atti vandalici con il danneggiamento di beni, in modo persistente e ossessivo, in un crescendo culminante in minacce, scritte e verbali, degenerando talvolta in aggressioni fisiche con il ferimento od, addirittura, l'uccisione della vittima. Tutto ciò, o parte di esso se compiuto in modo persistente e tenace in modo da indurre anche solo paura e malessere psicologico o fisico nella vittima, sono atti persecutori, e chi li attua è un persecutore: un soggetto che commette un atto criminale, in alcuni Paesi punito come tale dalla legge. Esso si differenzia dalla semplice molestia per l'intensità, la frequenza e la durata della variegata congerie comportamentale.
Da un punto di vista etimologico, il termine stalk è variamente traducibile nella nostra lingua come "caccia in appostamento", "caccia furtiva", "pedinamento furtivo", "avvicinarsi furtivamente", "avvicinarsi di soppiatto" (a selvaggina o nemici). La parola stalker è traducibile come "cacciatore all'agguato", "chi avanza furtivamente". Questi termini non chiariscono sufficientemente il significato anglosassone che è dato agli stalker che pedinano la vittima per scopi puramente molesti. Il verbo to stalk è altrettanto traducibile col significato di "inseguire furtivamente la preda" e deriva dal linguaggio tecnico-gergale venatorio. Letteralmente stalking significa "fare la posta", "inseguimento".
Non esiste una definizione generalmente accettata di stalking, ma così come enunciato da studiosi delle molestie assillanti di lingua anglofona è comunque colui che si "apposta", che "insegue", che "pedina e controlla" la propria vittima. Il termine "inseguimento" è quello più largamente usato e tradotto. Quest'ultima definizione sembra la più vicina al comportamento tipico del molestatore assillante che è, infatti, quello di seguire la vittima nei suoi movimenti per poi intromettersi nella sua vita privata.
Nel linguaggio accademico sono usate differenti definizioni scientifiche. I termini recentemente impiegati in varie lingue, per coprire l'area semantica dell'intrusione relazionale ripetuta ed assillante, sono numerosi ed appartengono a vari contesti come quello criminologico, psichiatrico, psicologico e legislativo.
Nella lingua inglese oltre a stalking sono usati i termini obsessional harassment, criminal harassment, obsessional following, obsessional relational intrusion; nell'italiana, greca e francese: molestie assillanti, dioxis, harcèlement du trosième type, etc.. Nella disamina della letteratura corrente il termine harassment è molto spesso ricorrente; deriva dal verbo to harass, col significato di "tormentare", "molestare", "opprimere". harassment criminale è difatti il reato della molestia e della persecuzioni sanzionato nei Paesi del common law.



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Lo stalker

Il persecutore o stalker può essere un estraneo, ma il più delle volte è un conoscente, un collega, o un ex-compagno o ex-compagna che agisce spinto dal desiderio di recuperare il precedente rapporto o per vendicarsi di qualche torto subito. In altri casi ci si trova invece davanti a persone con problemi di interazione sociale, che agiscono in questo modo con l'intento di stabilire una relazione sentimentale imponendo la propria presenza ed insistendo anche nei casi in cui si sia ricevuta una chiara risposta negativa.[senza fonte] Meno frequente il caso di individui affetti da disturbi mentali, per i quali l'atteggiamento persecutorio ha origine dalla convinzione di avere effettivamente una relazione con l'altra persona. Questi soggetti manifestano cioè sintomi di perdita del contatto con la realtà e sette volte su dieci hanno un’organizzazione di personalità borderline. Solitamente questi comportamenti si protraggono per mesi od anni, il che mette in luce l'anormalità di questo genere di condotte.
Il "Centro Presunti Autori – Unità Analisi Psico Comportamentale dell'Osservatorio Nazionale sullo Stalking", un'organizzazione italiana che segue il fenomeno, ha proposto un profilo del presunto autore e una descrizione delle condotte riferibili allo stalking, o meglio un identikit psico-comportamentale, con il presupposto che qualsiasi categorizzazione può risultare riduttiva dell’unicità ed irripetibilità della persona. Secondo la CPA, oltre il 50% degli persecutori ha vissuto almeno una volta nella vita l'abbandono, la separazione o il lutto di una persona cara che non è riuscito a razionalizzare.
In base ad una ricerca a campione (5%) svolta dall'Istituto di ricerca psicosociale sulla popolazione di pre-adolescenti e adolescenti, circa 800 individui di entrambi i sessi dai 13 ai 17 anni hanno soddisfatto i possibili predittori di future condotte persecutorie e violente.
Secondo gli studi della Sezione Atti persecutori del Reparto Analisi Criminologiche dei Carabinieri, gli stalker potrebbero inquadrarsi (a stretti, pragmatici fini di polizia) in cinque tipologie di base:
il "risentito", caratterizzato da rancori per traumi affettivi ricevuti da altri a suo avviso ingiustamente (tipicamente un ex-partner di una relazione sentimentale);
il "bisognoso d'affetto", desideroso di convertire a relazione sentimentale un ordinario rapporto della quotidianità; insiste e fa pressione nella convinzione che prima o poi l'oggetto delle sue attenzioni si convincerà;
il "corteggiatore incompetente", che opera stalking in genere di breve durata, risulta opprimente ed invadente principalmente per "ignoranza" delle modalità relazionali, dunque arreca un fastidio praticamente preterintenzionale;
il "respinto", rifiutato dalla vittima, caratterizzato dal voler contemporaneamente vendicarsi dell'affronto costituito dal rifiuto ed insieme riprovare ad allestire una relazione con la vittima stessa;
il "predatore", il cui obiettivo è di natura essenzialmente sessuale, trae eccitazione dal riferire le sue mire a vittime che può rendere oggetto di caccia e possedere dopo avergli incusso paura; è una tipologia spesso riguardante voyeur e pedofili



Lo stalking nella legislazione

Lo stalking è considerato reato in diversi paesi del mondo. Le norme anti-persecuzione sono volte a tutelare le vittime di tutti quegli atti persecutori che, per la loro caratteristica di ripetitività e perduranza nel tempo, provocano nelle persone colpite stati di ansia e paura per la propria incolumità o le costringono ad alterare significativamente le proprie abitudini di vita.



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In Italia

In Italia le condotte tipiche dello stalking configurano il reato di "atti persecutori" (art. 612-bis c.p.), introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (decreto Maroni).
La norma introduce nel codice penale l'articolo 612-bis, dal titolo "atti persecutori", che al comma 1 recita:
« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita »
A ciò si aggiungono alcune norme accessorie, ossia l'aumento di pena in caso di recidiva o se il soggetto perseguitato è un minore, il fatto che lo stalking costituisca un'aggravante in caso di omicidio e violenza sessuale e la possibilità di ricorrere alle misure di indagine previste per i reati più gravi, quali le intercettazioni telefoniche e gli incidenti probatori finalizzati ad acquisire le testimonianze di minori. Questa fattispecie di reato è normalmente procedibile a querela, ma è prevista la procedibilità d'ufficio qualora la vittima sia un minore, una persona disabile, quando il reato è connesso con altro delitto procedibile d'ufficio e quando lo stalker è già stato ammonito precedentemente dal questore.
Il nuovo istituto costituisce una sorta di affinamento della preesistente norma sulla violenza privata: delinea infatti in modo più specifico la condotta tipica del reato e richiede che tale condotta sia reiterata nel tempo e tale da «cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura» alla vittima.
A marzo 2011, al Convegno milanese dedicato alla tematica, alcuni esperti di diritto, avvocati e professori universitari, hanno espresso dubbi di incostituzionalità della legge sullo stalking.



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Edited by marisa56 - 22/8/2018, 17:57
 
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view post Posted on 19/11/2012, 14:32
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Stalking, due condotte di minaccia ed un cambiamento di abitudini bastano

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Il D.L. 23/02/2009 n. 11 ha introdotto nel codice penale il reato di atti persecutori, meglio conosciuto come “stalking”(art. 612 bis). Esso è commesso da “chiunque, con condotta reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persone al medesimo legate da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Oggi è possibile punire tutta una serie di reati (ingiurie, minacce, molestie telefoniche, appostamenti vari) che rendono difficile la vita della vittima, in precedenza punibili singolarmente con pene irrisorie e senza poter ricorrere all’applicazione di misure cautelari.

Autore e vittima dello stalking non devono essere legati per forza da un rapporto affettivo; tuttavia, costituisce circostanza aggravante se a commettere il fatto sia il coniuge separato o divorziato oppure una persona legata da una precedente relazione affettiva.

L’elaborazione della giurisprudenza (cfr. Cass. Pen. N.25527 del 8/07/2010) è arrivata a stabilire che siano sufficienti due sole condotte di minaccia o di molestia e un cambiamento significativo delle abitudini di vita del perseguitato (anche minimo) perché si possa parlare di stalking. Di seguito un esempio: la signora X, fermata per strada e minacciata dall’ex convivente, ha ricevuto una telefonata inviata in ora notturna; ora è così spaventata da aver modificato il percorso che ogni mattina fa per andare al lavoro. In questo caso paiono esserci tutti gli estremi dello stalking. Se, prima del febbraio 2009, in casi come questo, l’ordinamento non consentiva di apprestare alcuna tutela per prevenire le possibili conseguenze più gravi, ora è possibile disporre tutte le misure cautelari previste dal codice (fino alla custodia in carcere!).

Il reato è perseguibile a querela, il cui termine di presentazione è di 6 mesi, come per i reati sessuali (artt. 609 bis ss. c.p.).

Si procede d’ufficio quando il fatto è commesso contro minore o disabile o connesso con altro reato perseguibile d’ufficio oppure rientri nel caso previsto dall’art. 8, c. 4, del D.L. 23/02/09. Quest’ultimo prevede la possibilità, per la vittima, di avanzare al Questore una richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta, fintanto che non sia proposta querela: se la richiesta è fondata, il Questore ammonisce oralmente il soggetto e redige processo verbale, rilasciato al richiedente. Cosicchè se l’ammonito commette il reato di stalking, la pena è aumentata.

I presidi sanitari, le forze dell’ordine e le pubbliche istituzioni che ricevono notizie di atti persecutori hanno l’obbligo di fornire alla vittima tutte le notizie sui centri di violenza presenti sul territorio.


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view post Posted on 12/1/2013, 17:24
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Stalking: ecco cosa succede nel cervello

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Stalking: cosa succede nella testa degli individui? Come funziona il loro cervello? Perché tutta questa gelosia violenta? Sono queste le domande che si sono posti i ricercatori della facoltà di medicina dell’Università di Pisa del dipartimento di psichiatria e scienze neurologiche. Trovando anche alcune risposte.

Risposte che potrebbero aiutare gli scienziati a sintetizzare dei farmaci specifici per controllare i comportamenti estremi tipici degli stalker. Secondo la ricerca condotta dagli esperti italiani, il cervello sarebbe “biologicamente programmato” per generare tali approcci “incontrollabili” in queste persone. Il tutto passerebbe dalle aree cerebrali, scoperte attraverso la risonanza magnetica, responsabili della gelosia e di quella conosciuta come la “sindrome di Otello”. I risultati ottenuti sono stati pubblicati sulla rivista di settore Cns Spectrums .

Gli scienziati sono partiti da un presupposto: quello di intendere la gelosia come parte fondamentale dell’esperienza umana e da lì hanno tentato di comprendere cosa avviene nel cervello quando la gelosia diventa ossessione capace di sfociare sia nello stalking che in comportamenti fisici violenti. Dalle sperimentazioni con la risonanza magnetica è emerso che la gelosia nasca nella corteccia prefontale ventro-mediale, proprio sopra la fronte, nell’area predisposta alle emozioni ed alle reazioni alle stesse. Da qui la voglia dei ricercatori di comprendere più a fondo i meccanismi di incontrollabilità. Commenta la dott.ssa Donatella Marazziti, nel team di ricerca:

Lo studio è appena agli inizi. La gelosia solo di recente ha catturato l’attenzione delle neuroscienze. Purtroppo nelle attuali classificazioni dei disturbi mentali non c’è traccia della gelosia in quanto categoria a sé. Si trova nascosta nelle più vaste categorie della depressione, dei disturbi ossessivo-compulsivi, della paranoia. La nostra ricerca dimostra invece che in realtà è un disturbo mentale a sé stante, soprattutto nelle sue forme estreme.

Riuscire a dipanare biologicamente il problema, potrebbe condurre alla messa a punto di terapie mirate in grado di rendere inoffensive le persone a rischio di comportamenti violenti.

Fonte | Cns Spectrums

Photo Credit | Thinkstock


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view post Posted on 16/8/2013, 13:29
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NZSKT74

Numero di pubblica utilità 1522 e Rete Nazionale Antiviolenza

Dal 2006 il Dipartimento per le Pari Opportunità ha sviluppato, mediante l’attivazione del numero di pubblica utilità 1522, un'ampia azione di sistema per l'emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne.

Nato e pensato come servizio pubblico nell'intento esclusivo di fornire ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza, ha nel 2009, con l’entrata in vigore della L.38/2009 in tema di atti persecutori, iniziato un’azione di sostegno anche nei confronti delle vittime di stalking.
Il numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con un'accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo, russo e arabo. Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e stalking, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati attivi a livello locale. Lo stile relazionale e comunicativo intrattenuto con le vittime che si rivolgono al 1522 rientra sempre in un quadro di accoglienza partecipata e competente. Il servizio mediante l'approccio telefonico sostiene l'emersione della domanda di aiuto, consentendo un avvicinamento graduale ai servizi da parte delle vittime con l'assoluta garanzia dell'anonimato. Dal 2010, i casi di violenza che rivestono carattere di emergenza vengono accolti con una specifica procedura tecnico-operativa condivisa con le forze dell’ordine.

Il servizio telefonico 1522 rappresenta lo snodo operativo delle attività di contrasto alla violenza di genere e stalking. Ponendosi alla base della metodologia del lavoro "di rete", assume il ruolo di strumento tecnico operativo di supporto alla Rete Nazionale Antiviolenza. La rete è pensata soprattutto per recepire e diffondere a livello nazionale le azioni realizzate dalle reti antiviolenza a livello locale, chiamate a contrastare il fenomeno della violenza di genere, garantendone, al contempo, i necessari raccordi tra le Amministrazioni Centrali competenti nel campo giudiziario, sociale, sanitario, della sicurezza e dell'ordine pubblico.
I "nodi" della Rete Nazionale Antiviolenza sono gli Ambiti Territoriali di Rete. Si tratta di aree territoriali, Comuni, province o Regioni, con le quali il Dipartimento per le pari opportunità stipula un Protocollo d'intesa al fine di promuovere azioni di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere, di promuovere la costituzione o il rafforzamento di reti locali atte a contrastare gli episodi di violenza di genere e stalking, di facilitare l'integrazione del servizio nazionale 1522 con le strutture socio-sanitarie presenti in ambito territoriale e, infine, di realizzare seminari tematici pubblici sul tema della violenza di genere.

In tali territori è attivo un dispositivo di accesso diretto ai servizi locali veicolato dal servizio di accoglienza telefonica 1522 (si tratta di un trasferimento diretto di chiamata, dal call center al centro antiviolenza attivo negli orari prestabiliti di apertura al pubblico).

L’intero impianto del Protocollo è concepito in modo da poter garantire la massima coerenza e sinergia dell’attività del call center con le azioni tese al rafforzamento e alla progressiva estensione della Rete su tutto il territorio nazionale.
Ad oggi gli Ambiti Territoriali di Rete sono 45.

Tra le azioni del Dipartimento è previsto l’ampliamento ed il potenziamento della Rete Nazionale Antiviolenza con l’adesione delle Regioni quale organismo di snodo al fine di realizzare una migliore sinergia del sistema dei servizi di contrasto alla violenza di genere e stalking sui territori locali.

Obiettivo del Dipartimento è quello di incentivare lo sviluppo della Rete Nazionale Antiviolenza e accrescere, sul territorio nazionale, il numero dei servizi a sostegno delle vittime. Perchè le attività promosse dal Dipartimento siano più capillari e radicate sul territorio è possibile per gli Enti territoriali e i servizi socio-sanitari pubblici e privati prenderne parteattraverso due distinte procedure di accesso standardizzate.

Per richiedere chiarimenti e informazioni si può inviare un'email a: [email protected]

 
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